Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , modificato dal Dlgs n. 97/2016.
Articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati) 2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; b) abrogata.
La presente sotto sezione non è da compilare in quanto l’obbligo riguarda le Amministrazioni Centrali.