Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Questa istituzione scolastica NON ha ricevuto rilievi dagli organi di controllo interno, dagli organi di revisione amministrativa e contabile.
Questa istituzione scolastica NON ha ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.